dom05202012

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Anagrafe e autocertificazioni

Dichiarazione di ospitalità

Per chiunque intenda cedere un alloggio o parte di esso, ovvero dare ospitalità ad un qualsiasi soggetto, esistono degli obblighi ai quali bisogna adempiere.

Un piccolo chiarimento: a seconda che l'ospite sia cittadino italiano o straniero i riferimenti normativi differiscono leggermente.

L'art. 12, D.L. n. 59/78 convertito nella legge 191/78 così recita: "chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile".

Questa norma si applica in generale a qualsiasi soggetto si voglia ospitare (quindi anche ai cittadini italiani).

L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 così recita: "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".

La differenza è che, nel caso di cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni; per il cittadino straniero la cessione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso il proprio immobile.

Nel modullo allegato al cedente basterà, quindi, barrare la casella relativa alla norma applicata.

Fac- simile domanda certificato idoneità alloggio

Pubblichiamo oggi il fac-simile della domanda di idoneità alloggiativa, la cui richiesta si effettua presso il Comune dove è ubicato l'immobile.

Il certificato di idoneità alloggiativa è necessario per:

· sottoscrivere il “contratto di soggiorno” in caso di assunzione;
· il permesso di soggiorno per lavoro Autonomo;
· il permesso di soggiorno per familiare al seguito;
· il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
· il permesso di soggiorno per coesione familiare;
· la ex carta di soggiorno, oggi “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.

Ricordiamo che i parametri e i costi relativi a tale richiesta variano da città a città, per cui è sempre consigliabile informarsi adeguatamente presso il Comune interessato.

Modello domanda per assegno nucleo familiare

Pubblichiamo di seguito il modello per la compilazione della domanda ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, allegato alla Circolare n. 19 del 10 luglio 2008 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ricordiamo, ad ogni buon conto, che resta ferma la facoltà dell'amministrazione di sottoporre a verifica le notizie indicate nel presente modello di domanda.

Autocertificazione stato di famiglia

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente a cui presentare il certificato. E' sufficiente allegare alla dichiarazione copia fotostatica del documento di identità.

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (fermo restando che se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore, la dichiarazione sostitutiva ha la stessa validità di essi) e può anche essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38, D.P.R. 445/2000).

E' importante ricordare che la mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000).

Fac- simile domanda iscrizione anagrafica e attestazione di avvenuta iscrizione

Come indicato nella Circolare n. 45 del 2007 del Ministero dell'Interno, "l’attestazione di iscrizione anagrafica non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento da parte del cittadino dell’Unione europea, dell’obbligo d’iscriversi all’anagrafe", secondo le modalità indicate nel decreto legislativo n. 30/2007.
Di seguito pubblichiamo i modelli che è possibile utilizzare ai fini di attestare, rispettivamente, l’avvenuta domanda d’iscrizione anagrafica di cittadini dell’Unione e l’avvenuta iscrizione degli stessi (allegati 1 e 2). Il primo attestato deve essere consegnato dall’ Ufficiale d’anagrafe al momento della domanda d’iscrizione, il secondo attestato va rilasciato a seguito dell’avvenuta iscrizione anagrafica.
Se il cittadino dell’Unione è già iscritto nel registro della popolazione residente, e quindi non è necessario verificarne la dimora abituale, sarà possibile consegnare direttamente l’attestato di cui all’allegato 2, previa verifica dei requisiti (attività lavorativa, disponibilità economica ecc…).